Lo statuto in vigore
COSTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
Art. 2 – Scopi e attività
Art. 3 – Regolamento
ADESIONE, DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Art. 4 – Adesione
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
RISORSE
Art. 7 – Patrimonio sociale e Risorse economiche
Art. 8 – Bilancio consuntivo e preventivo
ORGANI DEL CENTRO
Art. 9 – Cariche sociali
Art. 10 – Assemblea
Art. 11 – Comitato di Gestione
Art. 12 – Decadenza o esclusione dei membri del Comitato di Gestione
Art. 13 – Presidente
Art. 14 – Collegio dei Revisori
Art. 15 – Collegio dei Probiviri
Art. 16 – Gruppi di lavoro
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 17 – Modifica dello Statuto e scioglimento del Centro
Art. 18 – Rinvio alle leggi
COSTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO:
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituito come associazione di promozione sociale senza fini di lucro, ex art. 36 e seguenti del codice civile, nel territorio del Comune di ARGELATO in via Nuova n° 27, il Centro Sociale Ricreativo Culturale denominato “Centro Sociale FUNO”, di seguito indicato più semplicemente “Centro”.
Il Centro, nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, non ha alcuna connotazione partitica, ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato salvo quanto previsto dall’art. 17 del presente Statuto.
II Centro è gestito e autofinanziato dai soci che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, è aperto ai cittadini ed a tutte le componenti sociali democratiche.
Esso, anche allo scopo di ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare un luogo di incontro e di iniziative, in particolar modo per le persone anziane, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, sociale e di lavoro (quest’ultimo inteso come fattore di aggregazione e socializzazione e non come strumento di utile economico individuale), che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.
A questo scopo il Centro:
• promuove incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole del territorio;
• avvia indagini socio-economiche in collaborazione con altri (in primo luogo con il Comune e le sue articolazioni) e sollecita interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle Istituzioni preposte;
• si basa, sul piano economico, essenzialmente sul principio dell’auto finanziamento, retto dall’autogestione e dal volontariato, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative;
• cura e sviluppa il collegamento con gli altri Centri Sociali per garantire una visione non settoriale dei problemi favorendo il confronto, la collaborazione e lo scambio dì reciproche esperienze.
In particolare il Centro é impegnato ad organizzare:
• attività sociali che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili ed in genere delle persone bisognose;
• attività sociali per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;
• una gestione coordinata delle zone ortive;
• attività di sviluppo del turismo visto come momento di socializzazione, di conoscenza e di sviluppo culturale, di salute e di benessere;
• sviluppo di attività di collaborazioni con Enti locali volti alla utilizzazione del volontariato anche per il miglioramento dei servizi pubblici relativi;
• attività di salvaguardia e di sviluppo dell’ambiente;
• attività di collegamento con le giovani generazioni finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste sociali che delle tradizioni culturali;
• attività di reciproca conoscenza con le altre culture tese a facilitare l’integrazione dei nuovi cittadini;
• attività socializzanti all’interno del centro, anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande;
• qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria purché sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.L.G.S. 460/97, della L. 383/2000 e nelle proposte collaborative della L. 328/2000.
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari il Centro può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.
II Centro può aderire annualmente ad Associazioni Nazionali di Promozione Sociale riconosciute ai sensi della normativa vigente (460/97 e 383/2000) che abbiano le stesse finalità.
L’Associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Per lo svolgimento delle attività l’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolari necessità l’Associazione tuttavia può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi ai sensi della normativa vigente.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’eventuale regolamento interno, proposto dal Comitato di Gestione e approvato dall’Assemblea degli aderenti, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’associazione.
ADESIONE, DOVERI E DIRITTI DEI SOCI:
La richiesta di adesione deve essere presentata al Comitato di Gestione; il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale.
II Centro deve rilasciare agli associati la tessera sociale; presso il Centro è depositato il libro soci.
L’adesione dell’associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti:
• ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
• a mantenere sempre un comportamento corretto verso l’Associazione e verso gli altri soci;
• a versare la quota associativa nell’entità e nei modi stabiliti dal Comitato di Gestione.
I soci hanno diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• a partecipare, se maggiorenni, alle Assemblee con diritto di voto;
• ad accedere, se maggiorenni, alle cariche sociali.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione. In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene meno per:
a) causa di morte;
b) recesso -dimissioni;
c) per mancato versamento della quota associativa;
d) esclusione.
II diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Comitato di Gestione; le dimissioni hanno effetto immediato.
La sospensione temporanea ovvero nei casi di particolare gravità l’esclusione del socio è deliberata dal Comitato di Gestione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per i seguenti motivi:
• violazione delle norme statutarie, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
• comportamenti che violino le norme civili e penali dello Stato o che comunque arrechino danni, morali o materiali, al Centro o alla sua immagine;
• comportamenti o attività in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione ovvero agli interessi del Centro.
II provvedimento contenente le specifiche motivazioni deve essere comunicato per iscritto all’interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
I soci recedenti, dimissionari; esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Quelli esclusi non possono richiedere l’iscrizione ad altri Centri.
RISORSE:
Art. 7 – Patrimonio sociale e Risorse economiche
II Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti al Centro, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale dello stesso.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni, legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto dell’art. 5 D.L.G.S. 460/97 (esclusione del carattere commerciale) e della normativa fiscale e contabile in materia;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, compatibili con le finalità sociali dell’Associazionismo di promozione sociale, nel rispetto dell’art. 5 D.L.G.S. 460/97 (esclusione del carattere commerciale)e della normativa fiscale e contabile in materia.
Le donazioni sono accettate dal Comitato di Gestione che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Comitato di Gestione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
II Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 8 – Bilancio consuntivo e preventivo
II bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell’anno precedente. II bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.
Eventuali avanzi di gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma saranno destinati per il 20% a fondi di riserva ordinaria e, per la parte residua, a fondi di riserva da utilizzarsi per coprire eventuali disavanzi di gestione e per sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
ORGANI DEL CENTRO:
Gli organi del Centro sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Comitato di Gestione
3. il Presidente
4. il collegio dei Sindaci Revisori
5. il collegio dei Probiviri
Gli organi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
I membri degli organi direttivi ed i loro collaboratori svolgono la loro funzione a titolo volontario e gratuito. Potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato di Gestione.
L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega, non più di un socio.
La delega non è consentita per I’elezione degli Organi del Centro come pure per i Comitati e le Commissioni dello stesso.
L’Assemblea è indetta dal Presidente almeno due volta all’anno per l’approvazione dei bilancio preventivo e consuntivo, è presieduta da un socio nominato dall’Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche per richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere convocata con comunicazione scritta a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione o avviso da affiggersi nei locali sociali entro lo stesso termine.
La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza ed eventualmente la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le votazioni dell’Assemblea sono di norma palese. Si adotta il voto segreto nel caso venga richiesto da un decimo dei presenti, il voto segreto è comunque obbligatorio nel caso di nomina diretta del Comitato di Gestione e di altri organi statutari da parte dell’Assemblea, nonché quando si deliberi su questioni di carattere personale.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
• programma ed approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;
• approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
• approva gli eventuali Regolamenti interni e le convenzioni tra il Centro e il Comune o altri Enti e/o Associazioni, proposti dal Comitato di Gestione;
• elegge il Comitato di Gestione determinandone il numero dei componenti;
• elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e quello dei Probiviri;
• nomina il Comitato elettorale per l’espletamento delle elezioni;
• delibera sui ricorsi dei soci avverso l’esclusione o la sospensione temporanea decisa dal Comitato di Gestione;
• ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Comitato di Gestione decaduti o dimessi durante il mandato;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato di Gestione;
• delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Centro secondo quanto previsto nell’art. 17.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato dal Presidente stesso. II verbale può essere consultato da tutti i soci.
Art. 11 – Comitato di Gestione
II Comitato di Gestione è composto da un numero minimo di sette a un numero massimo di tredici membri eletti tra i soci dall’Assemblea.
Al Comitato di Gestione sono attribuite le seguenti funzioni:
• gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall’Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• redigere gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• proporre modifiche allo statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• nominare tra i suoi membri il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario il Responsabile Amministrativo e il Cassiere;
• proporre al Presidente la convocazione dell’Assemblea, fissandone l’ordine dei giorno, almeno due volte all’anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un decimo dei soci;
• deliberare la sospensione o l’espulsione dal Centro dei soci che ne abbiano dato motivo (vedi art. 6);
• predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• determinare l’entità delle quote associative annuali;
• autorizzare i rimborsi delle spese sostenute dai soci per l’espletamento di attività connesse alla vita del Centro;
• deliberare l’eventuale adesione ad altri enti, associazioni ed organismi che svolgono attività analoghe al Centro;
• deliberare le convenzioni e i contratti che impegnano l’Associazione;
• costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività promosse dall’Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi anche di persone esterne al Comitato di Gestione.
II Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. II Comitato è convocato con avviso scritto con l’indicazione degli argomenti in discussione, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Comitato é comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di particolare urgenza il Comitato di Gestione può essere convocato telefonicamente.
II Comitato di Gestione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.
Delle sedute e relative deliberazioni viene redatto apposito verbale a cura di un Segretario. II Comitato di Gestione può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 12 – Decadenza o esclusione dei membri del Comitato di Gestione
Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Comitato di Gestione qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato di Gestione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può coptare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Ove un componente del Comitato di gestione violi le norme vigenti di Legge o assuma comportamenti nei confronti degli Associati o dei componenti il Comitato di gestione lesivi della dignità della persona, il Comitato di gestione, con voto segreto di 2/3 dei componenti stessi, può deliberarne l’esclusione e la relativa decadenza.
II Presidente è eletto dal Comitato di Gestione, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dai componente più anziano d’età.
II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:
• convocare e presiedere le adunanze del Comitato di Gestione;
• dirigere e coordinare, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e degli eventuali gruppi di lavoro;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione;
• verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
• assumere nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato di Gestione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato entro il termine improrogabile di 10 giorni.
In caso d’impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente vicario.
Art. 14 – Collegio dei Revisori
II Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, tra i soci, dall’Assemblea, nomina al suo interno un Presidente.
AI Collegio compete:
• il controllo dell’andamento amministrativo – contabile – patrimoniale del Centro nel rispetto dello Statuto, delle delibere adottate, dei Regolamenti interni e delle norme di legge vigenti. Le relative verifiche possono essere effettuate in qualunque momento il Collegio ne ravvisi l’opportunità;
• la presentazione all’Assemblea ordinaria dei soci della relazione scritta relativa al bilancio consuntivo e preventivo;
• il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione con il diritto di esprimere il proprio parere, non vincolante, in materia amministrativo – contabile;
Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori il coniuge, i parenti, gli affini dei componenti degli altri Organi statutari.
Tutte le riunioni del Collegio dei Revisori vanno verbalizzate.
Art. 15 – Collegio dei Probiviri
II Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea si compone di tre membri effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il presidente. II Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie e comportamenti difformi dalle norme di convivenza e gestionali dell’Associazione compiute da singoli soci o dai componenti degli organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato di Gestione ovvero all’Assemblea.
Il Collegio svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione se concordemente richiesto dalle parti. II Collegio esprime, inoltre, il proprio parere insindacabile relativo all’emanazione di provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione dei soci.
Non possono essere nominati nel Collegio dei Probiviri il coniuge, i parenti, gli affini dei componenti degli altri Organi statutari.
Tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri vanno verbalizzate.
II Comitato di gestione, per essere agevolato nella sua attività, può costituire Gruppi di lavoro nei vari settori di attività dell’Associazione o per tematiche specifiche. Ai quali possono essere ammessi anche non soci.
Ogni gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI:
Art. 17 – Modifica dello Statuto e scioglimento del Centro
L’Assemblea convocata per la modifica dello statuto è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
La delibera di scioglimento dell’Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio residuo (mobili, immobili e disponibilità finanziarie) derivante dalle operazioni di liquidazione ad altre Associazioni che perseguono analoghi fini di utilità sociale.
II patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
Per quanto non è previsto dal presente statuto o diversamente disposto, valgono le norme di leggi statali o regionali e, segnatamente, le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile.
Approvato dall’Assemblea dei soci il 27/11/2003